Blog Francesco Mollica Consorzi Valori: consorzi stabili

I consorzi stabili rientrano in una specifica categoria di consorzi, secondo quanto previsto dall’ex art. 2602 del Codice Civile. Infatti, i consorzi stabili sono regolamentati e disciplinati dal Codice Civile, come per tutte le tipologie di consorzi, oltre che dall’articolo 45 del Codice dei contratti. Mentre i consorzi “ordinari” sono regolamentati dal Codice Civile, in tema di consorzi con attività esterna, secondo quanto previsto dagli articoli 2602-2615 bis del Codice Civile stesso, i consorzi stabili, come anche abbiamo avuto modo di leggere sul blog dell’avv. Francesco Mollica, sono sottoposti alla disciplina speciale, contenuta nell’art. 45 del Codice dei Contratti. 

Consorzi Stabili: qualificazione e requisiti

Dunque, i consorzi stabili rientrano in quella categoria di consorzi che svolgono un’attività esterna e, conformemente alla normativa in tema di lavori pubblici, sono ammessi alla partecipazione alle gare pubbliche. Dotati di capacità giuridica soggettiva e di un ruolo di cooperazione e supporto reciproco nell’affidamento e nell’esecuzione degli appalti di lavori pubblici, il consorzio lavora come un’unica impresa; grazie a questo ruolo, il consorzio può partecipare alla realizzazione di nuove associazioni di natura verticale e orizzontale. La realtà dei Consorzi stabili, rispetto alle altre dimensioni consortili esistenti, consiste nel fatto che possono svolgere la loro attività esclusivamente nel comparto dei lavori pubblici, come ricorda l’Avv. Filippa Mollica. Essi rappresentano un soggetto giuridico indipendente, formato da almeno tre imprese. Ogni impresa presente nel consorzio deve essere in possesso di un’attestazione di qualificazione, attraverso la quale si dimostra che i consorziati hanno deciso di svolgere la propria attività in modo sincrono nel settore dei lavori pubblici per un periodo non inferiore a cinque anni. Pertanto, il consorzio rappresenta una sorta di un contratto plurilaterale con comunione di scopo, secondo quanto previsto dall’articolo 1420 del Codice Civile, con scopi non di guadagno e lucro, ma assistenzialistiche e di supporto. Inoltre, il consorzio stabile è il titolare formale e sostanziale del rapporto con la stazione appaltante, poiché è il consorzio stesso ad essere considerato come soggetto giuridico, seppur differenziato dalle imprese consorziate, di cui però gestisce l’attività imprenditoriale. Il consorzio gode di un fondo consortile proprio, attraverso il quale risponde direttamente degli obblighi che ha nei confronti della stazione appaltante. 

Domenico Mollica Consorzio Valori a tal proposito, il regolamento generale prevede una responsabilità solidale e sussidiaria delle imprese consorziate che, poi, danno vita ai lavori. Inoltre, il consorzio stabile ha organi propri, responsabili direttamente dell’attività consortile, in relazione sia alla fase di affidamento, sia alla fase di esecuzione dell’appalto, potendo godere di una qualificazione autonoma. Pertanto, diventa chiaro come lo scopo del consorzio stabile diventa quello di incentivare, incoraggiare e favorire la concorrenza, perché sostiene e supporta l’associazione tra gli operatori economici che non godono di ampie dimensioni. Infatti, l’istituto del consorzio stabile permette la presenza di piccole – medie imprese alle procedure di rilevanza pubblica, la cui partecipazione richiede il conseguimento di requisiti di tali, non godibili da una singola realtà nel settore.