Atto illecito e rapporto di causalità: parola all’Avv Davide Cornalba

L’avvocato Davide Cornalba, risarcimento danni e sinistri stradali, svolge la sua attività da legale presso gli studi di Milano, in Corso di Porta Vittoria 18, e Lodi, in Via XX Settembre 51. Dal team dell’avv Davide Cornalba riceviamo e pubblichiamo questo interessante approfondimento dove si parla di atto illecito e rapporto di causalità. Proprio quest’ultimo rappresenta uno degli elementi più importanti per aprire una procedura di risarcimento a carico di un soggetto in seguito al concretizzarsi di un atto illecito da parte dello stesso. Infatti, si tratta del rapporto tra il fatto che ha provocato il danno e la condotta messa in atto dal soggetto, definito anche “autore del fatto”. 

Pertanto, per aprire una procedura di risarcimento a carico di un soggetto, sarà necessario dimostrare che il comportamento dello stesso abbia causato quel danno. Inoltre, il rapporto di causalità che collega il comportamento tenuto all’evento dannoso, può declinarsi in tre diverse accezioni: la causa che ha scatenato l’evento; la condizione in assenza della quale l’evento non si sarebbe palesato; l’occasione, la contingenza che ha scatenato la serie causale. 

COLLEGAMENTI RAPIDI AVV. DAVIDE CORNALBA MILANO / LODI:

 

L’Avvocato Davide Cornalba nel suo blog differenzia il nesso di causalità a seconda degli ambiti civile e penale. In particolare, il rapporto di causalità nel settore della responsabilità penale è rinvenibile negli articoli 40 e 41 del Codice Penale, basati sui principi costituzionalmente garantiti della determinatezza, personalità e materialità. Più precisamente, l’articolo 40 del Codice Penale sottolinea come si può parlare di “punibilità” soltanto nel momento in cui “l’evento risulta connesso al fatto tramite un nesso di causalità”. Per legare il comportamento all’evento che ha arrecato il danno, si fa ricorso alla “teoria condizionalistica”, secondo la quale “l’evento è conseguenza della condotta, ed è proprio dall’evento che dipende l’esistenza del reato”. Per attivare questa particolare teoria, sarà necessario che l’interprete ricorra al “giudizio controfattuale”. A questo punto, si potranno realizzare due diverse percorsi: se solo mentalmente si sottrae l’esistenza del comportamento dannoso, ma il fatto resta, allora non si ricorre il nesso di causalità. Al contrario, il rapporto di natura causale sarà totalmente concretizzabile, anche se l’evento rimane, seppur mentalmente il fatto sia mentalmente eliminato. Solo in quest’ultimo caso, c’è certezza che l’evento è causalmente legato alla condotta.

Avvocato Davide Cornalba su risarcimento danni e sinistri stradali 

Si evidenzia, invece, che in ambito civilistico, precisamente nel settore della responsabilità civile, non c’è una definizione precisa per esplicitare il concetto giuridico del nesso causale. Proprio per questo motivo, sarà necessario attingere al diritto penale, seppur anche l’ambito civile si colleghi ad elementi concreti, seguendo il criterio del “più probabile che non”. All’interno del Codice Civile, invece, il nesso di causalità trova il suo riferimento normativo nell’articolo 2043 del Codice Civile, che afferma come “l’autore del fatto, doloso o colposo, causativo di un danno ingiusto, è tenuto a risarcire il danno”. 

Esso, pertanto, elenca gli elementi fondamentali che caratterizzano la  “responsabilità extra-contrattuale”, definita anche “aquiliana”. L’avvocato Davide Cornalba indica l’elenco dei criteri di attribuzione del fatto illecito. Il primo è la colpevolezza: rappresenta l’elemento soggettivo, cioè l’atteggiamento psicologico del soggetto che ha cagionato il danno e può essere doloso o colposo. Il dolo indica “l’intenzionalità della condotta nella consapevolezza che la stessa possa determinare l’evento dannoso”. 

La colpa fa riferimento ad un fatto, che si concretizza per “negligenza, imprudenza o imperizia dell’autore del reato”. Il secondo è caratterizzato dal fatto materiale. Rappresenta la condizione necessaria e obbligatoria. L’evento non si sarebbe concretizzato in assenza di un comportamento commissivo od omissivo, che ad esso si collega. Inoltre, secondo il principio condizionalistico, la causalità materiale indica l’evento come il frutto di un insieme di fatti precedenti, poiché senza questo non si sarebbe verificato. Il terzo è l’ingiustizia del danno. Quest’ultimo deve aver causato una lesione ad una situazione soggettiva, che merita una garanzia da parte dall’ordinamento giuridico, in conformità al principio del “neminem laedere”. Questa espressione, spiega l’Avv Davide Cornalba fa riferimento al principio in base al quale “tutti sono tenuti al dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica” ed è alla base della responsabilità extracontrattuale. Pertanto, un’eventuale violazione apre una procedura obbligatoria di risarcimento del danno.